Tribunale di Bari: il contribuente va assolto dai reati di omessa dichiarazione, dichiarazione infedele se non vi è prova dell’importo delle imposte evase
Nessuna condanna anche per il reato di distruzione e/o occultamento delle scritture contabili se l’imputato aveva indicato il depositario
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- Data: 09.01.25
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Con un’interessante sentenza divenuta irrevocabile in data 8 gennaio 2025, che Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, associazione da sempre vicina alle problematiche dei contribuenti ritiene meritevole di diffusione, il Tribunale di Bari ha assolto il legale rappresentante di un’azienda rinviato a giudizio per ben tre reati “fiscali”.
Nel processo in questione, l’imputato rispondeva delle seguenti condotte:
1) art. 5 D. Lgs. 74/2000 (omessa dichiarazione ai fini iva per l’anno d’imposta);
2) art. 4 D. Lgs 74/2000 (dichiarazione infedele);
3) art. 10 D. Lgs 74/2000 (distruzione e/o occultamento delle scritture contabili al fine di rendere impossibile la ricostruzione dei redditi e/o volume di affari).
Il Tribunale ha ritenuto non provata oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità penale dell'imputato difeso dall’avvocato Giuseppe PAPARELLA.
Con riferimento ai capi di imputazione 1) e 2), il Tribunale ha preso atto che il luogotenente della GdF escusso ha riferito di non essere a conoscenza dell'importo delle imposte evase poiché l'esatta quantificazione è riservata all'Agenzia delle Entrate, quantificazione che nel caso di specie non è mai stata effettuata; il teste, inoltre, ha riferito di non essere a conoscenza se l'Agenzia delle Entrate ha tenuto conto nella determinazione delle imposte evase dei costi di impresa quali quelli da retribuzione dei dipendenti che gli operanti della GdF nel calcolo delle imposte base non hanno preso in considerazione in ragione dell'incompletezza della contabilità acquisita.
In assenza di prova certa dell'avvenuto superamento delle soglie di punibilità previste rispettivamente dagli articoli 4) e 5) del D. Lgs. 74/2000, il giudicante, con riferimento ai capi d’imputazione nn. 1) e 2) ha ritenuto “doveroso” mandare assolto l’imputato “perchè il fatto non sussiste”.
In conseguenza di tanto, il Tribunale ha mandato assolto l’imputato anche per il capo d’imputazione n.3 “perchè il fatto non costituisce reato”.
Gli elementi che hanno indotto il Tribunale a questa conclusione sono i seguenti:
- l’imputato aveva indicato agli operanti della GdF il depositario delle scritture contabili;
- il depositario delle scritture contabili in tre occasioni aveva consegnato agli operanti la documentazione contabile e fiscale prevista per legge;
- durante la verifica fiscale l’imputato soffriva di certificate difficoltà mnemoniche derivanti da ictus e dichiarava agli operanti di non riuscire a trovare la documentazione dei propri dipendenti, tuttavia in fase dibattimentale è stato provato che la documentazione era stata consegnata dallo stesso imputato ma gli operanti della GdF non ne aveva tenuto conto.