Riforma del processo tributario con annessa riforma telematica
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Ormai da molti anni è quanto mai avvertita come necessaria la riforma del processo tributario che, non solo deve avere la stessa dignità processuale del processo civile, penale ed amministrativo ma, altresì, deve essere inserito, al pari degli altri processi, nella Carta costituzionale.
Proprio alla luce del rafforzamento dell' attività sia di riscossione sia di accertamento, mediante l'utilizzo sempre più incisivo delle indagini bancarie e finanziarie, degli studi di settore e del redditometro, la Corte di Cassazione ha più volte stabilito che gli elementi probatori a carico del contribuente devono essere più specifici e concreti, senza far ricorso ad argomentazioni generiche.
Al fine del corretto esercizio del diritto alla difesa enunciato dall'art. 24 della Costituzione, è necessario, pertanto, che il processo si svolga nel pieno del contraddittorio tra le parti, diversamente da quello che accade attualmente laddove al contribuente non è consentito l'utilizzo di prove quali la testimonianza e il giuramento.
Inoltre di non poco conto è la questione della pari dignità dei giudici, togati e non, una parità che deve essere valutata in base al merito, all' esperienza e alla competenza sulle materie fiscali e tributarie, tenendo in considerazione anche il trattamento economico, che risulta assolutamente inadeguato rispetto alla complessità delle questioni sottoposte all' esame del giudice tributario.
Del pari necessaria ed importante è la completa autonomia della giustizia tributaria rispetto al Ministero delle Economia e delle Finanze nonché l'adeguamento degli organici sia del personale che dei giudici, le cui nomine devono avvenire mediante concorso, in vista di una professionalità ed esperienza dichiarata.
La delega fiscale (Legge n. 23 dell'11 marzo 2014) individua una serie di interventi che dovrà attuare il Governo, per migliorare il rapporto tra fisco e contribuenti in un'ottica di reciproca e leale collaborazione.
Non si tratta di una delega per una vera e propria riforma del sistema fiscale, perché non interviene sui presupposti fondamentali del sistema tributario che lo caratterizzano, ma prevede una serie di interventi di revisione e razionalizzazione del sistema vigente.
Tra questi, particolare importanza assume per quel che ai nostri fini interessa quanto contenuto nell' articolo 10 (revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali), in relazione all'eliminazione del cartaceo ed alla incentivazione all'utilizzo della posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notificazioni. Novità che diventerà di uso comune e che sicuramente ci semplificherà di molto la professione con un minor dispendio sia in termini economici che di tempo laddove da qui a breve prenderà il via il processo tributario telematico.
- Processo tributario telematico
Il 14 febbraio 2014 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 37, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 163 del 23 dicembre 2013 con il quale, dal 1° marzo, è entrato in vigore il regolamento della disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario telematico (provvedimento, molto atteso e più volte annunciato); viene così data attuazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 8, d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111/2011.
E' opportuno precisare che, in realtà, con il citato decreto è stato solo emanato il regolamento mentre, per il vero e proprio avvio del processo tributario telematico, bisognerà attendere l'emanazione di uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze volti all'individuazione delle regole tecnico-operative per le operazioni relative all'abilitazione al S.I.Gi.T., alla costituzione in giudizio mediante deposito, alla comunicazione e alla notificazione, alla consultazione e al rilascio di copie del fascicolo informatico, all'assegnazione dei ricorsi e all'accesso dei soggetti nonché alla redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze; sempre con gli stessi decreti verranno individuate le Commissioni Tributarie con le quali sarà possibile procedere telematicamente mentre, con successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze saranno individuate le ulteriori Commissioni tributarie per le quali troveranno gradualmente applicazione le disposizioni del regolamento emanato con il decreto 163/13. Il baricentro di questa rivoluzione è il Sigit, sistema informatico della giustizia tributaria, che funge da database di tutti i documenti.
Inoltre non sfugga che, stante il disposto dell'art. 20 del decreto, le disposizioni dell'emanato regolamento si applicheranno ai ricorsi notificati a partire dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del primo decreto di cui all'articolo 3, comma 3, e depositati presso le Commissioni tributarie individuate con il medesimo decreto.
Realizzato e completato dalla Direzione giustizia tributaria del Tesoro, guidata da Fiorenzo Sirianni, il testo dirama tutte le indicazioni utili per il ricorso agli strumenti informatici nel processo tributario, così come stabilito dal decreto 98/2011.
Per quanto non previsto dallo stesso Regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni.
Giova evidenziare che il processo tributario telematico è stato creato con lo scopo precipuo di semplificare e rendere più efficace l'attività delle Segreterie delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.
Esso deve essere perseguito attraverso due obiettivi principali:
1) la semplificazione delle procedure tecnico-amministrative e
2) la forte spinta alla dematerializzazione secondo cui la tenuta e conservazione del fascicolo informatico, esonera dalla formazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, tenuto conto che gli eventuali documenti probatori depositati in formato elettronico saranno scansionati dalla segretaria e inseriti, previa attestazione di conformità, nel fascicolo elettronico. Ciò vuol dire che contribuenti e professionisti non dovranno più fare la spola tra uffici, poste e segreterie di commissioni. Basterà una Pec quando, entro la fine dell'anno, partirà il processo tributario telematico (Ptt). Anche per quanto riguarda reclamo e mediazione.
Per adesso, comunque, rimarranno aperte entrambe le vie, sia quella tradizionale che quella digitale per effettuare il ricorso nei contenziosi tributari. Resta, comunque, l'obbligo per chi decida di ricorrere allo strumento elettronico, di non cambiare tecniche di processo: dunque, sarà impossibile far migrare gli atti dal versante cartaceo a quello digitale fino alla conclusione della causa in appello.
Nello specifico, va comunque puntualizzato che il decreto pubblicato non andrà a modificare la disciplina del processo tributario, che rimane identica, ma introduce solo la possibilità di trasmettere e consultare gli atti in modalità elettronica.
Orbene, l'uso degli strumenti informatici e telematici nell'ambito del processo tributario, consentiranno, attraverso la smaterializzazione dei flussi documentali, una notevole riduzione dei costi diretti e indiretti per tutti gli operatori di settore: giudici, difensori, enti impositori, contribuenti, uffici di segreteria delle commissioni tributarie. Fine ultimo della riforma, come già detto, è quello di ridurre il volume degli atti in forma cartacea, favorendo la smaterializzazione dei documenti e la semplificazione.
Il nuovo applicativo informatico, che permetterà l'interazione telematica delle procedure del contenzioso tributario, si basa sull'uso della posta elettronica certificata (Pec) e della firma digitale e, consentirà, tra l'altro:
- il deposito telematico presso le Commissioni tributarie dei ricorsi e degli altri atti processuali;
- la comunicazione del dispositivo delle sentenze alle parti;
- l'accesso telematico delle parti al fascicolo informatico del processo.
Il nuovo strumento si basa sull'uso della posta elettronica certificata (Pec), necessaria per la comunicazione e notificazione di ogni atto del processo, e della firma digitale e, consentirà, tra l'altro il deposito telematico presso le Commissioni tributarie dei ricorsi e degli altri atti processuali.
Tutti i documenti validamente inviati e acquisiti dal Sigit andranno a costituire il fascicolo processuale informatico. Questo sarà integralmente consultabile online e sostituirà il faldone ordinario cartaceo. II "cervellone" della giustizia tributaria farà tutto questo da sé: alla scadenza dei diversi termini processuali, la documentazione sarà archiviata e messa a disposizione del presidente di Commissione tributaria provinciale o Commissione tributaria regionale, che dovrà esaminarlo e quindi assegnarlo a una sezione. L'intervento umano si avrà solo laddove alcuni documenti fossero esibiti su carta: in tal caso il personale amministrativo procederà a scannerizzarli, attestandone la conformità all'originale mediante firma digitale del segretario di sezione.
Quadro Normativo
Il decreto 23 dicembre 2013, n. 163 (G.U. 14 febbraio 2014, n. 37) ha disciplinato l'utilizzo di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nella Manovra 2011 (art. 39, comma 8, D.L. n. 98/2011).
Con la Manovra 2011 (art. 39, comma 8, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge 15 luglio 2011, n. 111) è stato introdotto il comma 1-bis all'art. 16 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 che ha introdotto importanti modifiche al Codice dell'amministrazione digitale relativamente alle comunicazioni a mezzo posta elettronica.
Con Decreto direttoriale 26 aprile 2012, in vigore dal 5 maggio 2012, in attuazione del citato art. 39, del D.L. n. 98/2011, sono state dettate le regole tecniche per l'utilizzo, nell'ambito del processo tributario, della Posta Elettronica Certificata (PEC), per le comunicazioni di cui all'art. 16, comma 1-bis, D.Lgs. n. 546/1992.
Il citato Decreto 26 aprile 2012 trova riferimento nei testi legislativi riconducibili al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata" e al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD).
Parere del Consiglio di Stato
L'adozione da parte del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, del parere n. 3541 del 25 luglio 2013 sullo schema di regolamento recante la disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici, nell'ambito del processo tributario, ha costituito senza dubbio un passaggio decisivo nella direzione dell'auspicata informatizzazione del processo che ne occupa. Il parere si è espresso in senso pienamente positivo e ha evidenziato alcuni suggerimenti, di tipo meramente formale, sia sul preambolo, sia sul testo dell'articolato, nella condivisibile prospettiva di perfezionare la formulazione letterale dello schema di regolamento.
Il parere in esame offre un'eccellente occasione per svolgere una sintetica ed aggiornata indagine in ordine alle principali fasi dell'informatizzazione del processo tributario che ancora oggi ci separano dalla sua implementazione concreta, nonché sulla relativa tempistica che si può ragionevolmente prevedere.
Innanzi tutto, secondo il disposto dell'art. 39, comma 8, lett. d), del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, nella prospettiva di attuare i "principi previsti dal codice dell'amministrazione digitale", assicurando l'efficienza e la celerità del processo tributario, con regolamento "emanato entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il DIgitPA e il Garante per la protezione dei dati personali, sono introdotte disposizioni per il più generale adeguamento del processo tributario alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione".
Lo schema di regolamento recante la disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici, nell'ambito del processo tributario, è stato redatto da una Commissione istituita presso la Direzione della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai lavori di questa Commissione hanno attivamente partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma, dell'Ordine degli avvocati di Roma e della So.Ge.I.
Al testo originario sono state apportate alcune modifiche alla luce delle osservazioni formulate:
(a) dal Garante per la protezione dei dati personali, con parere 8 novembre 2012, n. 330,
(b) dall'Agenzia per l'Italia digitale, con determinazione del Commissario straordinario n. 3/2013 DIG, emessa in data 23 gennaio 2013 e
(c) dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nella seduta del 19 febbraio 2013, con Delibera n. 319/13/XII, prot. n. 1206.
Ambito di applicazione
Non è prevista l'obbligatorietà dell'utilizzo della modalità telematica a condizione che la parte non abbia, spontaneamente, utilizzato nel primo grado di giudizio, tale modalità; in questa ipotesi, la stessa parte sarà obbligata ad utilizzare la medesima modalità per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore (art. 2, n. 3); viene così impedito che la parte possa utilizzare sia modalità telematiche sia tradizionali.
Atti e provvedimenti (documenti) informatici: firma digitale
Ove gli atti e i provvedimenti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione siano formati come documenti informatici dovranno essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.
S.I.Gi.T.
Il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria è il fulcro del processo tributario telematico ed è costituito dall'insieme delle risorse hardware e software mediante il quale viene trattato in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura, relativo all'amministrazione della giustizia tributaria. Si tratta, in sostanza, di quello che al di là della terminologia adottata, può essere considerata la vera e propria istituzione di un nuovo ufficio dell'Amministrazione finanziaria di cui, però, non si rinviene alcuna indicazione per ciò che attiene ad un suo inquadramento con la relativa dipendenza funzionale e gerarchica né si conoscono le dotazioni organiche in termini di personale, di mezzi e di fondi; del pari non sono individuate le sue responsabilità né è chiarito in che modo opererà, creandosi così una certa interferenza delle funzioni amministrative ministeriali con quelle giurisdizionali appartenenti alle Commissioni tributarie.
Al S.I.Gi.T. potranno accedere soltanto i seguenti soggetti:
i giudici tributari, le parti, i procuratori e i difensori di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il personale abilitato delle segreterie delle Commissioni tributarie, i consulenti tecnici e gli altri soggetti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Le parti, i loro procuratori e difensori, nonché i consulenti e gli organi tecnici potranno accedere alle sole informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui sono costituiti o svolgono attività di consulenza.
Le modalità di accesso, come anticipato, verranno individuate attraverso la futura emanazione dei decreti del Ministero dell'economia e delle finanze previsti dall'art. 3, comma 3 del decreto 163/13.
In particolare il S.I.Gi.T. assicurerà (art. 3 comma 1):
a) l'individuazione della Commissione tributaria adita;
b) l'individuazione del procedimento giurisdizionale tributario attivato;
c) l'individuazione del soggetto abilitato;
d) la trasmissione degli atti e documenti alla Commissione tributaria competente;
e) la ricezione degli atti e documenti da parte della Commissione tributaria competente;
f) il rilascio delle attestazioni concernenti le attività di cui alle precedenti lettere d) ed e);
g) la formazione del fascicolo informatico.
E' di immediata percezione come il Processo Tributario Telematico risolva i problemi degli orari d'ufficio, delle commissioni o degli uffici postali, in quanto il SIGiT sarà disponibile in linea per la quasi totalità del tempo nell'arco della giornata; rimarrà sempre il problema del perfezionamento del deposito se effettuato al limite della scadenza dei termini (ultima ora o minuti) se intervengano problemi tecnici del mezzo telematico o informatico. A generale salvaguardia di ogni documentabile problematica riconducibile al mezzo informatico o telematico che rendesse impossibile procedere nei termini al deposito degli atti, rimane sempre la richiesta al giudice competente della rimessione in termini.
Procura alle liti e conferimento dell'incarico di assistenza e difesa
La procura, di norma, non può essere rilasciata successivamente alla notifica del ricorso alla controparte (per la forte ragione che il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore abilitato). L'incarico può essere conferito (art. 4) con:
- atto pubblico o scrittura privata autenticata (da produrre in giudizio)redatto non oltre la data di notifica del ricorso alla controparte. La procura può essere generale (per tutte le liti tributarie, anche potenziali) o speciale con riguardo ad un singolo processo;
- procura a margine o in calce (purchè sia parte integrante dell'atto) del ricorso introduttivo e sottoscrizione autografa della parte certificata dallo stesso professionista incaricato.
Il conferimento dell'incarico di assistenza e difesa può avvenire su supporto informatico o su supporto cartaceo.
Nel primo caso la procura o l'incarico:
- sono conferiti congiuntamente all'atto cui si riferiscono;
- sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o con firma digitale del ricorrente;
- devono essere autenticati dal difensore mediante apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale;
- sono trasmessi dalle parti, dai procuratori e dai difensori.
Nel secondo caso occorre produrre la copia per immagine su supporto informatico della procura o dell'incarico conferiti su supporto cartaceo. Detta copia per immagine:
- è trasmessa, congiuntamente all'atto cui la procura o l'incarico si riferiscono, dalle parti, dai procuratori o dai difensori;
- è attestata come conforme all'originale mediante sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale del difensore.
Notificazioni e comunicazioni telematiche
Nel nuovo processo tributario telematico è previsto che le notificazioni e le comunicazioni:
- sono eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici ai competenti indirizzi di Pec;
- si intendono perfezionate al momento in cui viene generata dal gestore di Pec del destinatario la ricevuta di avvenuta consegna;
- produce gli effetti di cui agli artt. 46 e 48 D.Lgs. n. 82/2005. Nella sostanza la trasmissione, salvo che la legge disponga diversamente, equivale alla notificazione per mezzo della posta.
Nel caso di notificazioni eseguite a mezzo di Ufficiale Giudiziario, gli atti da notificare devono essere trasmessi all'indirizzo Pec dell'Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti (UNEP) risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni.
Indirizzo di posta elettronica certificata
Il regolamento detta anche le regole per l'individuazione dell'indirizzo di Pec che "è quello dichiarato dalle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo ed è riportato nella nota di iscrizione a ruolo".
Di seguito vengono poi fornite ulteriori precisazioni per alcune categorie di soggetti. In particolare l'indirizzo di Pec:
- per i professionisti iscritti in albi od elenchi, deve essere quello comunicato ai rispettivi ordini e collegi;
- per i difensori abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie - da ritenere, anche se in tal senso nulla è precisato dalla norma, diversi dai precedenti professionisti - deve coincidere con quello rilasciato da un gestore in conformità alla normativa vigente;
- per le società e le imprese individuali iscritte nel registro delle imprese, deve coincidere con quello comunicato al momento dell'iscrizione, pubblicato nell'INI-PEC;
- per gli enti impositori, è quello pubblicato nell'IPA.
Nulla è precisato per quanto concerne l'indirizzo Pec degli enti pubblici e privati o delle società estere che siano soggetti passivi d'imposta.
Del pari nulla è detto esplicitamente per gli indirizzi di Pec relativi agli Uffici da interessare con l'istanza di reclamo e mediazione.
E' invece chiarito che, in ogni caso, "al fine di garantire l'invio delle notificazioni e delle comunicazioni mediante Pec" pure nelle ipotesi di "errata indicazione dell'indirizzo di Pec negli atti difensivi" possono essere utilizzati anche gli appositi elenchi istituiti a norma di legge che sono consultabili nell'INI-PEC.
Per gli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie, infine, è stata riservata una trattazione a parte per precisare che i relativi indirizzi di Pec, per le comunicazioni previste, sono pubblicati nell'IPA e in un apposito portale attivato o da attivare su internet.
Atti e documenti depositati in formato cartaceo
Gli atti e documenti depositati in formato cartaceo sono acquisiti dalla Segreteria della Commissione tributaria che provvede ad effettuarne copia informatica e ad inserirla nel fascicolo informatico, apponendo la firma elettronica qualificata o firma digitale ai sensi dell'articolo 22, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Le modalità di acquisizione di copia informatica degli atti e documenti cartacei fornita dalle parti processuali o dagli altri soggetti autorizzati verranno individuate attraverso la futura l'emanazione dei decreti del Ministero dell'economia e delle finanze previsti dall'art. 3, comma 3 del decreto 163/13.
Fascicolo informatico
E' onere della Segreteria della Commissione tributaria formare il fascicolo informatico nel quale vanno anche inseriti:
- le attestazioni rilasciate dal S.I.Gi.T.;
- ogni altro atto e documento informatico acquisito dal S.I.Gi.T.;
- la copia informatica degli atti e dei documenti cartacei prodotti e acquisiti con le apposite modalità previste.
Detto fascicolo, a condizione che contenga anche tutti i predetti atti e documenti cartacei regolarmente prodotti e acquisiti, sostituisce il fascicolo d'ufficio. Lo stesso fascicolo, inoltre:
- consente ai giudici tributari e agli altri soggetti abilitati al S.I.Gi.T. la sua diretta consultazione;
- esonera le Segreterie delle Commissioni tributarie dal produrre e rilasciare copia su supporto cartaceo degli atti dei documenti informatici ivi contenuti ai soggetti abilitati alla sua consultazione.
Nel caso in cui le parti richiedano copia autentica degli atti contenuti nel fascicolo informatico, la Segreteria della Commissione tributaria, previo pagamento delle spese, provvede all'invio della copia richiesta tramite Pec.
Tale previsione è completata nel prosieguo della regolamentazione, nella parte in cui vengono disciplinate le modalità da seguire per il pagamento delle predette spese, che sono analoghe a quelle previste per il versamento del contributo unificato.
Nel regolamento, infine, manca ogni indicazione sui criteri da seguire per la quantificazione delle spese da rimborsare. Si tratta di un aspetto di non secondaria rilevanza - anche sotto il profilo della parità di trattamento delle parti in causa - laddove si consideri che l'Agenzia delle Entrate è esonerata dal pagamento di spese del genere che dunque, per le controversie erariali, finiranno col gravare solo ed esclusivamente, come sempre, sulla parte privata.
Il verbale di udienza
Il verbale di udienza, viene redatto come documento informatico, ed e' sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale da chi presiede l'udienza e dal segretario.
Nei casi in cui è richiesto, le parti procedono alla sottoscrizione delle dichiarazioni o del processo verbale apponendo la propria firma elettronica qualificata o firma digitale.
Qualora non sia possibile procedere alla sottoscrizione digitale il verbale viene redatto su supporto cartaceo, sottoscritto nei modi ordinari e acquisito al fascicolo informatico dalla segreteria della commissione tributaria.
Sentenze, decreti e ordinanze
I provvedimenti del processo tributario telematico devono essere redatti come documenti informatici e devono essere sottoscritti, con firma elettronica qualificata o firma digitale, dal presidente e dall'estensore.
Gli stessi provvedimenti devono essere sottoscritti, con firma elettronica qualificata o firma digitale, dal Segretario della sezione che provvede anche al deposito della sentenza.
E' previsto, inoltre, che i provvedimenti in questione sono trasmessi tramite il S.I.Gi.T. così come deve avvenire per la trasmissione dei documenti tra i componenti del collegio giudicante.
Stante la notevole rilevanza processuale della data di avvenuto deposito della sentenza, sarebbe forse stato opportuno che il regolamento avesse riservato qualche spazio per indicare i criteri attraverso cui individuare tale data. In mancanza - e ferma restando la prevista emanazione di un successivo regolamento per le operazioni relative alla "costituzione in giudizio mediante deposito" - resta una certa indeterminatezza derivante dal richiamo all'art. 37 del D.Lgs. n. 546/1992, per effetto del quale sembrerebbe doversi ammettere che il deposito debba avvenire con gli stessi criteri e modalità previsti per le sentenze del processo tributario tradizionale. Una simile soluzione, tuttavia, snaturerebbe in qualche misura la vocazione informatica del nuovo processo tributario telematico.
In mancanza potrebbe farsi riferimento, ma con una certa indeterminatezza, ai criteri dettati in precedenza per individuare il termine di deposito degli atti delle parti in causa per la relativa costituzione in giudizio.
Resta però il fatto che, sullo specifico aspetto, sarebbe necessario un apposito ed esplicito intervento chiarificatore.
Processo civile telematico
E' ormai prossima (30 giugno 2014) l'entrata in vigore dell'art. 16 bis della Legge di stabilità 2012 ed il correlato obbligo del deposito telematico di alcuni atti del processo civile.
La normativa del processo telematico risulta però, ad oggi, carente in relazione ad alcune situazioni connesse con le procedure dei depositi telematici al punto che, numerosi Consigli degli Ordini degli Avvocati, hanno ritenuto opportuno formalizzare, in accordo con gli Uffici Giudiziari, protocolli con i quali vengono fissate modalità, prassi condivise per la corretta attuazione del processo telematico.
Giova ricordare la regolamentazione tecnica poi confluita nell'apposito provvedimento ministeriale 44/2011 intitolato, per l'appunto, "Regolamento concernente le regole tecniche per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel processo civile e penale" e poi modificato dal D.M. 15 dicembre 2012, n. 20). E' in questo sviluppo tecnico-giuridico che si inseriscono le disposizioni contenute nella Legge di Stabilità n. 228/2012 che all'art.1 aggiunge al D.L. n. 179/2012 (Decreto c.d Crescita), l'art. 16-bis, determinando il principio dell'obbligatorietà del deposito telematico di una serie di atti processuali predeterminati e la data della sua pratica attivazione: il 30 giugno 2014, da ritenersi forse effettiva connotazione innovativa perchè finalmente comprensiva dell'indicazione di una data conclusiva (almeno nelle previsioni) della lunga fase sperimentale fino allora protrattasi.
Nonostante tale lunghezza burocratica, il sistema della giustizia è in ritardo tecnologico. Infatti ci sono otto tribunali ancora senza servizi telematici attivi, tra cui Venezia, Lecce e Pistoia. Inoltre un'indagine condotta dal Csm rivela che le dotazioni tecnologiche sono zoppicanti: negli uffici ci sono molti computer inefficienti e la velocità della connessione è spesso insufficiente.
Ciò significa che abbandoneranno la carta per imboccare il canale online solo gli atti presentati nei nuovi procedimenti che inizieranno dal 30 giugno prossimo. Invece, per i processi già in corso, il passaggio all'informatica per ora è facoltativo.
- Riformare il processo tributario telematico
Alla luce dei suddetti criteri, il processo tributario telematico così come previsto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 163 del 23 dicembre 2013 andrebbe riformato nel modo seguente:
-il SIGIT(art. 3) deve essere assolutamente estraneo alle parti e non dipendere dal Ministro delle finanze che è una delle parti in causa. Solo in questo modo si può creare un serio sistema giudiziario tributario in grado di garantire l'effettività del diritto di azione (art. 24 della Costituzione) e la certezza del diritto;
-Deposito di atti e documenti non informatici (art. 12): posto che alcuni atti e documenti possono essere depositati anche in formato cartaceo, è previsto che, in simile circostanza, detti atti e documenti sono acquisiti dalla Segreteria della Commissione tributaria che deve provvedere:
-ad effettuarne copia informatica;
-al relativo inserimento nel fascicolo informatico, apponendo la firma elettronica qualificata o la firma digitale.
Ebbene tale formalità da osservare, da parte della Segreteria, per l'acquisizione degli atti e dei documenti in questione non fa altro che creare gravi rallentamenti burocratici penalizzando la difesa del contribuente laddove per un processo soprattutto documentale come quello tributario, a questo punto è necessario un allungamento dei termini di scadenza da rispettare;
-Credito d'imposta per macchinari e attrezzature: affinchè i difensori dei contribuenti possano dotarsi di tutte le attrezzatture informatiche per adeguarsi al nuovo processo tributario telematico, così come previsto per le imprese, andrebbe a questo punto anche loro riconosciuto un credito d'imposta degli investimenti in beni strumentali;
- Unicità dei processi: infine il processo tributario deve avere la stessa dignità processuale del processo civile, penale ed amministrativo per cui non è pensabile che, ad esempio, il processo civile telematico è già ai blocchi di partenza mentre per il tributario vi sia ancora molto da attendere.
In definitiva, queste alcune modifiche ed integrazioni da inserire per far sì che il cittadino-contribuente ed il fisco siano sullo stesso piano processuale, senza alcuna limitazione nell'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito alla luce del precetto costituzionale dell'art. 111, comma 2 ("Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata") e del diritto di difesa (art. 24 Cost.).
Infatti, se è giusto combattere l'evasione fiscale è altrettanto giusto consentire al cittadino-contribuente di potersi difendere senza subire limitazioni, per evitare di pagare somme ingiuste.
Secondo i principi più volte esposti dalla Corte di Giustizia Europea, le norme devono interpretarsi nel senso che non devono rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa, diritto conferito e protetto dall'ordinamento comunitario e costituzionale.
Avv. Maurizio Villani
Avv. Iolanda Pansardi