Problematiche fiscali del canone RAI: la richiesta di oscuramento dei canali Rai non estingue l’obbligo di pagamento del canone radiotelevisivo.

avv. maurizio villani

Dettagli della notizia

Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del Regio-decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, relativo alla disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni, è obbligato al pagamento del canone di abbonamento chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni.
Con il progresso tecnologico i dispositivi in grado di consentire la fruizione di immagini televisive sono aumentati, tant’è vero che la ricezione del segnale televisivo ad oggi è consentita anche da personal computer, smartphone e tablet.
Sul punto, il Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le Comunicazioni con nota del 22 febbraio 2012 ha precisato che, ai fini dell’insorgere dell’obbligo di pagare il canone di abbonamento radiotelevisivo, per “apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni” devono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva.
Ne consegue che chi non possiede televisori ma solo un personal computer non dotato di un sintonizzatore – ma che consente l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi, anche collegati in rete (digital signage o simili), via Internet- non è assoggettabile a canone.
Da ultimo, inoltre, è stato chiarito dalla stessa Rai che la visione solo in streaming dei programmi non implica la debenza del canone di abbonamento radiotelevisivo .
Per contro, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore - come tipicamente un televisore - rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio perché lo si intende utilizzare solo per la visione di DVD).
A titolo puramente indicativo, si precisa che, anche se viene definito “canone di abbonamento”, si tratta pur sempre di un’imposta sul possesso e/o sulla detenzione dell’apparecchio televisivo, ragione per cui il canone va pagato indipendentemente dall’uso del televisore o dalla scelta delle emittenti televisive.
Tale prestazione, infatti, originariamente configurata come corrispettivo dovuto dagli utenti di un servizio riservato allo Stato ed esercitato in regime di concessione, ha da tempo assunto natura di entrata tributaria, non essendo commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio in questione, al cui finanziamento il canone è destinato, ma essendo dovuta, invece, sul presupposto della sua riconducibilità ad una manifestazione, ragionevolmente individuata, di capacità contributiva (sul punto cfr. Cass., sez. un., 20068/2006).
Tale principio, oramai consolidato in dottrina e giurisprudenza, è stato chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 284 del 2002 secondo cui “è fuor di dubbio che oggetto del giudizio sia la debenza (…) del canone di abbonamento radiotelevisivo: quest'ultimo non trova la sua ragione nell'esistenza di uno specifico rapporto contrattuale che leghi il contribuente, da un lato, e l'Ente (…) che gestisce il servizio pubblico radiotelevisivo, ma si tratta di una prestazione tributaria, fondata sulla legge, non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio de quo”.
Sul punto è intervenuta altresì anche la Corte Europea di Strasburgo che con sentenza del 31 marzo 2009 , ha chiarito che il canone televisivo è "una imposta dovuta in ragione del possesso di un apparecchio atto a ricevere qualsiasi programma televisivo" e aggiunge che "il canone Rai costituisce in effetti un'imposta destinata al finanziamento del servizio pubblico della radio-telediffusione. (…) Un sistema che permettesse di vedere soltanto i canali privati, senza pagare il canone televisivo, ammesso che possa essere tecnicamente realizzabile, equivarrebbe a denudare l'imposta della sua stessa natura, ossia contribuire a un servizio rivolto alla comunità e non, invece, un prezzo da corrispondere in cambio della ricezione di una particolare rete televisiva". Ed invero, nel rigettare il ricorso, la Corte ribadisce che non sussiste violazione del diritto di ricevere informazione e nemmeno interferenza nel diritto al rispetto della vita privata e familiare, come lamenta la parte.
In virtù della natura tributaria di tale prelievo, ne è derivato che la debenza del canone di abbonamento radiotelevisivo è soggetto alla giurisdizione del Giudice tributario ai sensi dell'articolo 2 Decreto Legislativo n. 546 del 1992, come modificato dalla Legge n. 448 del 2001, articolo 12 comma 2 (cfr. Cassazione, S.U, 20 novembre 2007, n. 24010).
Sulla scorta dei principi fin qui delineati, da ultimo, la Suprema Corte con ordinanza n. 1922/16 ha chiarito che l’oscuramento dei canali Rai non estingue l’obbligo di pagamento del canone radiotelevisivo
Tale pronuncia interviene a definire una controversia sorta per omesso pagamento del canone televisivo per gli anni dal 2002 al 2007.
In particolare, la CTR Lazio, in accoglimento delle tesi del contribuente, riteneva illegittima la cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate, deducendo che il pagamento del canone non fosse dovuto, avendo il contribuente richiesto nel 2002 l’oscuramento delle reti Rai e nel 2008 dichiarato l’inutilizzo dell’apparecchio televisivo perché rotto. Con ricorso per Cassazione, l’Agenzia delle Entrate chiedeva la riforma della sentenza di seconda grado per falsa applicazione degli art. 1, 10 e 12 del Regio decreto-legge n. 246/38.
Ed invero la Suprema Corte, muovendo dai fondamenti sopra esposti, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, non ritenendo che l’oscuramento dei canali Rai rientri nel novero dei fatti estintivi di cui all’art. 10 del regio decreto legge.
Ed infatti, secondo l’art. 10 del citato Regio decreto-legge, l’estinzione dell’obbligo di pagamento del canone si realizza esclusivamente al verificarsi dei seguenti eventi con annessi adempimenti:

1) “se l'abbonato non intenda o non possa, per qualsiasi ragione, più usufruire delle radioaudizioni circolari e continui a detenere l'apparecchio presso di sé”
La denunzia, compilata su carta semplice, deve contenere la specificazione del tipo dell'apparecchio di cui si è in possesso e deve essere inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno non oltre il mese di novembre di ciascun anno. Unitamente alla denunzia deve essere spedito il vaglia postale di 5,16 euro, intestato all'Agenzia delle Entrate, dovuto per le spese del cd. suggellamento nonché il libretto di abbonamento RAI (se lo si possiede) .
Il suggellamento consiste nel rendere inutilizzabili, di solito mediante chiusura in appositi involucri, tutti gli apparecchi detenuti dal titolare del canone tv e dagli appartenenti al suo nucleo familiare presso qualsiasi luogo di loro residenza o dimora .
La disdetta del canone tv denunciata entro il 31 dicembre dispensa dal pagamento dal 1° gennaio dell’anno successivo.

2) “se l'utente intenda cedere o alienare l'apparecchio”
Allo stesso modo di quanto previsto per la prima ipotesi, nel caso in cui l’abbonato intenda cedere o alienare il proprio apparecchio è comunque obbligato alla denunzia, nella quale deve indicare il cognome, nome, paternità e domicilio del cessionario od acquirente.
In questo caso, al contrario di quanto previsto per il caso precedente, l’utente è esonerato dall'obbligo del pagamento della dell’importo di 5,16 euro.
L'utente con abbonamento semestrale che ceda o venda l'apparecchio entro il 1° semestre dell'anno è dispensato dal pagamento del canone relativo al 2° semestre a condizione che entro il 30 giugno denunci all'Ufficio del Registro presso il quale si trova iscritto a ruolo l'avvenuta cessione con le generalità del cessionario o acquirente e comprovi che questo ultimo abbia pagato il canone.
Orbene, nel caso esaminato dalla Suprema Corte, il contribuente aveva dichiarato l’inutilizzo dell’apparecchio televisivo solo nel 2008, mentre per gli anni precedenti aveva richiesto unicamente l’oscuramento delle reti che, come può desumersi da quanto fin qui esposto, non rientra tra i fatti estintivi dell’obbligo di pagamento del canone. Pertanto, applicando correttamente il disposto dell’art. 10 del regio decreto – legge, i Giudici di legittimità hanno ritenuto legittima la cartella di pagamento emessa.
Si precisa che la legge n.. 208/2015, all’art. 1, commi 152 e segg. (legge di Stabilità 2016), a decorrere dal 1° gennaio 2016, ha parzialmente modificato la normativa ed il sistema di riscossione degli abbonamenti per uso privato.
In particolare, con riguardo alle modalità di pagamento e riscossione, ha previsto che detto canone (l’importo è di 100 euro, e non di 114 euro in quanto non più assoggettato all’accisa del 14%), deve essere pagato, in via ordinaria, mediante addebito in dieci rate mensili tra Gennaio e Ottobre, nella bolletta di fornitura dell’energia elettrica.
Tale novità muove dal presupposto che in tutte le abitazioni (adibite ad abitazione principale) dove è prevista la fornitura di energia elettrica, allora si disponga anche di un apparecchio televisivo. Tale presunzione può, tuttavia, essere contestata mediante invio di un’apposita autocertificazione all’Agenzia delle Entrate (Ufficio Torino 1). Resta fermo che tale canone di abbonamento è dovuto una sola volta in relazione a tutti gli apparecchi detenuti dai componenti di una famiglia anagrafica nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora.
Per il 2016 il primo addebito arriverà dopo il 1° luglio 2016.

Avv. Maurizio Villani
Dott.ssa Antonella Villani
 

Immagini della notizia

avv. maurizio villani

avv. maurizio villani

Documenti e link

X