Nuovo stop per l’Agenzia delle Entrate da parte della Commissione Tributaria Regionale di Lecce. Annullato avviso di accertamento basato solo su presunzioni
Dettagli della notizia
Un’altra sentenza sfavorevole per l’Agenzia delle Entrate da parte della Commissione Tributaria Regionale di Bari, sezione staccata di Lecce, la numero 764 pubblicata l’8 marzo scorso che, in accoglimento delle eccezioni formulate dall’avvocato Maurizio Villani, ha rigettato l’appello proposto dall’Ufficio in relazione ad un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società, con il quale veniva contestata una indebita detrazione Iva per un importo pari ad € 81.335,25.I giudici di secondo grado, nel confermare il decisum della corte di primo grado, hanno posto in evidenza come, nel caso di specie, l’avviso di accertamento fosse stato determinato sulla base di una nota informativa redatta dalla Guardia di Finanza relativa ad una verifica effettuata ad altra società, procedendo così direttamente alla rettifica nei confronti della società contribuente, senza ulteriori accertamenti.Al riguardo, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, i giudici tributari hanno affermato correttamente che l’Agenzia delle Entrate, al fine di dimostrare l’utilizzo da parte del contribuente di fatture per operazioni inesistenti, non può emettere un avviso di accertamento avvalendosi solo ed esclusivamente di presunzioni; se le presunzioni, infatti, possono costituire un punto di partenza per dimostrare un’eventuale evasione, tuttavia, l’accertamento deve basarsi su elementi di prova certi nella loro esistenza e non già a loro volta presunti o approssimativi.La società contribuente, peraltro, ha pienamente dimostrato mediante il deposito della relativa documentazione contabile e delle movimentazioni bancarie l’effettività delle operazioni contestate; ricostruzione questa che è stata confermata dalla perizia del CTU nominato in giudizio.