L’impugnazione del ruolo
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La Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – con la recente sentenza n. 9197 depositata il 06 maggio 2016 ha stabilito il seguente, importante principio di diritto.
Il ruolo è lo strumento fondamentale della riscossione, poiché contiene l'indicazione del periodo d'imposta, dell'imponibile, dei versamenti e dell'importo effettivamente dovuti, oltre che degli accessori.
Il momento determinante per l'instaurazione del rapporto giuridico di riscossione è proprio la formazione del ruolo e non già quello della notificazione della cartella, che ad esso si rifà e costituisce solo lo strumento col quale la pretesa creditoria del fisco è portata a conoscenza del debitore d'imposta. Tant'è che il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale, a causa dell'invalidità della relativa notifica, sia venuto a conoscenza aliunde, ad esempio attraverso un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario della riscossione (Sez. Unite, sentenza n. 19704 del 02/10/2015). Ne deriva che le condizioni legali di validità della cartella devono essere tenute distinte dalle condizioni di validità della sua notificazione. Pertanto, la non ritualità della notificazione può essere fatta valere dal contribuente unicamente per eccepire la decadenza dell'Amministrazione fiscale dalla possibilità di esercitare la pretesa tributaria, o la prescrizione dell'azione, ovvero al fine di dimostrare la tempestività dell'impugnazione, altrimenti il contribuente non ha interesse a dedurre un vizio della notificazione che non ridonda, di per sé stesso, in vizio dell'atto (Sez. 5, sentenza n. 16407 del 03/11/2003, Rv. 567831; conf. Sez. 5, Sentenze n. 3936 del 18/03/2002, Rv. 553120, e n. 11354 del 03/09/2001, Rv. 549141).
La eccepita e pacifica mancanza della data di consegna nella copia della cartella in possesso del destinatario comporta la nullità della notificazione e impedisce la decorrenza del termine per proporre op¬posizione. (Sez. L, sentenza n. 398 del 13/01/2012).
Infatti, ai fini della validità e regolarità della notificazione, va fatto riferimento alle risultanze della copia consegnata al destinatario dell'atto. Consequenzialmente, se in detta copia manchino gli elementi essenziali della relata, in particolare manchi l'indicazione della data, si verifica la nullità della notifica, ancorché sull'originale dell'atto la relata stessa possa essere completa degli elementi richiesti (Sez. L, Sentenza n. 6309 del 04/07/1994, Rv. 487279). Ciò esclude, nel caso in esame, l'intempestività del ricorso introduttivo non essendo contestato che nella specie la copia della cartella manchi della data di notifica o recapito all'indirizzo del contribuente.
Però, come si è visto, la validità di una cartella dipende dall'esistenza dei requisiti stabiliti dalla legge d'imposta e non dalla ritualità della notificazione, che integra un atto distinto e successivo, esclusivamente finalizzato a portare a conoscenza del contribuente la pretesa creditoria dell'ente impositore, mentre eventuali irregolarità rilevano solo nelle ipotesi che presuppongono l'effettiva sua partecipazione all'interessato, quali quelle in cui si discuta della validità o dell'impugnabilità di atti successivi, o dell'intervenuta decadenza dell'amministrazione dal suo potere di rettifica.
Pertanto, il contribuente che, ricorrendo contro la cartella dimostra di averne avuto comunque conoscenza, non ha interesse a dedurre la pura e semplice nullità della notifica, che potrebbe invece eccepire unicamente per far valere la tempestività dell'impugnazione o l'eventuale decadenza di controparte. Mancando questo secondo aspetto, nonché ogni rilievo sul contenuto sostanziale del credito del fisco, l'impugnazione del contribuente è priva d'interesse e, in tal senso, il ricorso è inammissibile.