Commissione Tributaria di Bari. Annullato atto di accertamento Tosap. Illegittima la pretesa fiscale TOSAP avanzata dall’agente per la riscossione (Andreani tributi srl)
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- Data: 10.02.17
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Nel corso dell’anno 2015 diversi cittadini biscegliesi si erano visti recapitare avvisi di accertamento a firma della Andreani Tributi s.r.l., società concessionaria di accertamento e riscossione per il Comune di Bisceglie, con cui si richiedeva il pagamento di tasse dovute per l’occupazione di suolo pubblico (TOSAP) “per interruzione di marciapiede” relative però all’anno 2010 con annessa sanzione per omessa dichiarazione.Sin da subito lo “Sportello dei Diritti”, attraverso il referente locale Giuseppe Papagni, aveva manifestato perplessità in merito alla legittimità degli atti, fornendo assistenza a coloro avessero voluto impugnare gli atti ricevuti. Nonostante le numerose contestazioni sollevate solo in una ipotesi la Andreani s.r.l. ha annullato l’atto in autotutela al fine evitare il giudizio in commissione tributaria. In altri casi, invece, si è proseguito con il giudizio. In particolare una “caparbia” cittadina, avvalendosi dell’assistenza legale del tributarista avv. Cosimo Angarano ha ottenuto un’importante sentenza di annullamento dell’atto impugnato. Numerosi sono stati i motivi di impugnazione eccepiti sia di carattere pregiudiziale che di merito. Tra i quali si segnalano innanzitutto: il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento in relazione all’incerta decorrenza del presupposto impositivo del tributo per il quale si chiedeva il pagamento. Secondo il concessionario i presupposti di fatto a fondamento dell’accertamento del tributo sarebbero derivati da una attività di rilevazione (fotografica) degli accessi carrabili presenti sul territorio effettuata soltanto nel corso del 2015. Nel caso di specie, la concessionaria imponeva al contribuente l’onere tributario a decorrere retroattivamente sin dal 2010, senza però fornire alcuna prova sulla persistenza dell’effettiva occupazione di suolo pubblico a far data da quell’anno di imposta. Ciò in violazione del principio di leale collaborazione tra P.A. e contribuente. Inoltre, nel merito la difesa sosteneva l’assoluta estraneità della ricorrente alla occupazione dell’area di accesso non avendone la stessa mai richiesto al Comune alcuna interruzione di marciapiede o modifica di piano stradale. Di conseguenza nessun obbligo impositivo le poteva essere imposto. Con l’interessante sentenza n. 187/5/2017 depositata il 23 gennaio 2017, la sez. 5 della Commissione Tributaria provinciale di Bari ha accolto il ricorso affermando che dalla documentazione in atti “non risulta che il ricorrente abbia posto in essere alcuna delle attività (sottrazione all’uso pubblico di aree, interruzione di marciapiedi ed altro) che costituiscono il presupposto di denuncia di occupazione di suolo pubblico e di successivo versamento della tassa a fattispecie imponibile”. In sostanza, evidenzia l’Avv. Cosimo Angarano, la pretesa fiscale operata dalla Andreani s.r.l. per conto del Comune di Bisceglie è stata dichiarata illegittima dal Giudice Tributario, con conseguente esonero dal pagamento per la ricorrente che ha inteso far valere le proprie ragioni in giudizio. Lo “Sportello dei Diritti”, rileva il presidente Giovanni D’Agata, sta già analizzando gli ulteriori avvisi di accertamento relativi agli anni successivi al 2010 onde valutare la possibilità di ricorrere nel caso in cui vi siano motivi di impugnazione di rilievo.