Cassazione penale orientamento nuovo: condannato per stalking chi molesta la vittima anche un giorno a settimana

L’imputato aveva reiterato la condotta per due anni anche con minacce via social network

Cassazione penale orientamento nuovo: condannato per stalking chi molesta la vittima anche un giorno a settimana

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Condannato per stalking chi molesta la vittima anche un giorno a settimana: pesa la condotta reiterata nel tempo associata a minacce effettuate attraverso i social network. Lo ha stabilito la quinta sezione penale della Cassazione con la sentenza 15262/22. La Corte d'appello di Roma, nei confronti di un imputato, aveva confermato la pena di sei mesi di reclusione e il risarcimento dei danni alla vittima per il reato di atti persecutori. Il ricorrente, in sede di legittimità, ha affermato che la vittima aveva dichiarato di reputarsi solo “infastidita” dal suo comportamento temendo conseguenze per il suo lavoro: quindi, a suo avviso, il semplice fastidio non poteva essere confuso con il necessario grave e perdurante stato di ansia o paura che legittima la configurabilità del reato di atti persecutori. Pertanto, secondo la difesa, il fatto doveva qualificarsi come molestia ai sensi dell’art. 660 Cp, considerato che, alla stregua del principio di offensività, deve escludersi la rilevanza penale di quei comportamenti che, percepiti dalla vittima come fastidiosi, hanno condotto a minimi cambiamenti delle abitudini di vita. Per i giudici del Palazzaccio il ricorso è inammissibile in quanto si è configurato uno stato d’ansia o paura per la propria incolumità provocato alla vittima e un mutamento di abitudini di vita. Nel caso in esame, la necessità della costante presenza, sul posto di lavoro, del compagno della donna nel giorno del sabato in cui si concentravano le visite dell’imputato. Per i giudici di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “la fattispecie di cui all'art. 612 bis Cp è reato caratterizzato da una serie di condotte, minacciose o moleste le quali, isolatamente considerate, potrebbero anche non costituire delitto, ma che rinvengono la ratio dell'antigiuridicità penale nella reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice la quale prevede, ai fini della configurazione di detto reato, la consumazione anche di uno solo degli eventi alternativamente dalla stessa contemplati”. Nella specie, il mutamento delle abitudini di vita è derivato dalla reiterazione delle condotte perpetrate per due anni che non si sono limitate a mere molestie ma anche attraverso minacce attuate sui social network. Per questo, al ricorrente non resta che pagare tre mila euro alla Cassa delle ammende. Ricordiamo che lo stalking è la persecuzione finalizzata alla creazione di stati di ansia e terrore in un altro individuo, molto spesso attuata per ragioni sentimentali, può avere dei risvolti penali, cosiddetto stalking. La nuova fattispecie è stata introdotta nel nostro codice penale nel 2009 e conta già una discreta applicazione da parte della magistratura. Uno dei punti più dibattuti è quello concernente la durata della molestia ai fini della punibilità. In proposito la Cassazione ha spesso chiarito che «il reato di cui all'art.612 bis cod. pen. non richiede una particolare durata temporale delle condotte, essendo sufficiente la mera reiterazione delle stesse, ravvisabile anche nella commissione di due episodi di minaccia o molestia».

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