Cassazione penale e mobbing. Sentenza shock: integra il reato di maltrattamenti solo se il rapporto lavorativo è para-familiare
La sentenza della IV sezione della Cassazione penale n. 685/11 interviene sugli aspetti penalistici delle condotte mobbizzanti
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In attesa di una legge chiarificatrice della materia, come ha più volte sottolineato Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti" si assiste ad una serie di decisioni giurisprudenziali spesso contradditorie fra loro e ad oggi un fenomeno che milioni di lavoratori subiscono e che quindi è presente nella realtà fenomenica provocando anche effetti giuridici, quale il mobbing, appare come un contenitore elaborato dalla giurisprudenza assai fumoso ed ancora purtroppo non compiutamente definito o definibile.
La sentenza della IV sezione della Cassazione penale n. 685/11 interviene sugli aspetti penalistici delle condotte mobbizzanti ritenendole sorprendentemente quale non suscettibili di tutela penale fatti salvi i casi-limite in cui fra datore e dipendente ci sia una consuetudine tale da rendere il loro rapporto assimilabile a quello familiare e integrare dunque il delitto di maltrattamenti in famiglia previsto dall'art. 572 del codice penale.
Come detto, quindi, in attesa di una norma incriminatrice specifica come sollecitato già nel 2000 da una delibera del Consiglio d'Europa per i lavoratori non rimane che rivolgersi alla giustizia civile risultando possibile applicarsi la tutela prevista in particolare dall'art. 2087 del codice civile.
Lecce, 13 gennaio 2011
Giovanni D'AGATA