Venerdì, 04 Febbraio 2011.
Secondo il Ministero "i dispositivi o apparecchiature richiamati nei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 201 (ndr per l'appunto le apparecchiature elettroniche con le quali è possibile elevare le infrazioni senza la contestazione immediata) devono essere omologati od approvati per la specifica funzione di rilevamento e non si può dunque impiegare per attività diverse un dispositivo omologato od approvato per un determinato accertamento, senza che ne sia stata garantita la funzionalità attraverso una specifica procedura".